Imu 2023, acconto: scadenze ed esenzioni. Guida completa alla tassa sulla casa
A dover pagare è il proprietario dell’immobile e quindi in caso di affitto nulla sarà dovuto dall’inquilino. Dal punto di vista fiscale tale concetto necessita di specifici chiarimenti: non si tratta infatti della prima abitazione di proprietà, ma di quella in cui il contribuente ha fissato la propria dimora abituale e residenza anagrafica
Venerdì 16 giugno scade il termine per il pagamento dell'acconto Imu 2023. Per il saldo la scadenza è fissata al 16 dicembre. L'imposta municipale propria è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
Imu e prima casa
E' importante sapere che l’Imu non si paga sulla prima casa, quella che è sede di residenza anagrafica e dimora abituale del suo possessore. A dover pagare è il proprietario dell’immobile e quindi in caso di affitto nulla sarà dovuto dall’inquilino. Dal punto di vista fiscale tale concetto necessita di specifici chiarimenti: non si tratta infatti della prima abitazione di proprietà, ma di quella in cui il contribuente ha fissato la propria dimora abituale e residenza anagrafica. Per beneficiare dell’esenzione IMU sulla prima casa è necessario che la stessa sia effettivamente quella in cui il contribuente dimora e risiede in via prevalente nel corso del periodo d’imposta. Pur ricorrendo tutte le condizioni previsti ai fini dell’esonero, si ricorda che l’IMU è sempre dovuta sulle case di lusso, ossia sugli immobili che appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Scadenze e pagamento
Sono due le scadenze annue da ricordare per il pagamento: la prima è fissata al 16 giugno e riguarda il pagamento dell’acconto dell’imposta, mentre entro il 16 dicembre si versa il saldo. Ai fini del calcolo e del pagamento della somma dovuta, per l’acconto sarà possibile utilizzare le aliquote fissate dal Comune di riferimento per la scorsa annualità. In sede di saldo si dovrà invece tener conto delle nuove aliquote fissate con apposito regolamento.
Assimilazioni ad abitazione principale
Pur non ricorrendo le condizioni per considerare l’immobile posseduto come abitazione principale, la normativa prevede alcune assimilazioni, ossia casistiche per le quali è riconosciuto l’esonero dal versamento dell’Imu. Si tratta delle seguenti fattispecie:
- unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche senza il trasferimento della residenza;
- fabbricati destinati ad alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento giudiziario;
- un solo immobile di proprietà di membri delle Forze armate, di polizia e vigili del fuoco, a patto che non sia concesso in locazione.
Un’ulteriore assimilazione facoltativa può inoltre essere prevista dalle delibere comunali in favore di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti sanitari o di ricovero. Anche in questo caso l’agevolazione può essere riconosciuta esclusivamente su un’unica unità immobiliare e qualora non concessa in locazione.
Le agevolazioni che riducono l’importo dovuto
Per chi è tenuto al pagamento dell’IMU, non rientrando in nessuna delle casistiche di esenzione sopra esposte, è utile ricordare che esistono alcune agevolazioni che riducono l’importo dell’imposta dovuta.
Una delle più importanti è rivolta ai proprietari di abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, ossia genitori o figli. In tal caso la base imponibile per il calcolo è ridotta del 50%, ma a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato e che il comodante risieda e dimori abitualmente nel Comune in cui è situato l’immobile.
Un’ulteriore agevolazione è inoltre prevista per gli immobili concessi in locazione a canone concordato. In tal caso l’imposta calcolata secondo l’aliquota prevista dall’ente locale è ridotta al 75%.
Per i residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia è invece prevista la riduzione dell’imposta del 50%, agevolazione riconosciuta per una sola unità immobiliare non concessa in locazione o in comodato d’uso.